IL PRETORE
    A scioglimento della riserva
                             O S S E R V A
    Come  e' noto, con sentenza n. 145/1987 la Corte costituzionale ha
 dichiarato la illegittimita' costituzionale - per contrasto  all'art.
 3  della  Costituzione  -  del combinato disposto del terzo e settimo
 comma dell'art. 20 della legge 2 febbraio  1973,  n.  12  (contenente
 norme   sul  trattamento  pensionistico  in  favore  degli  agenti  e
 rappresentanti di commercio) nella parte in cui  prevede  il  diniego
 del  diritto,  o  la  relativa  perdita, alla pensione indiretta o di
 reversibilita' ai figli  maggiorenni  inabili  al  lavoro  quando,  a
 qualsivoglia titolo, abbiano un reddito proprio.
    Ha  in  particolare  rimarcato la Corte come la correlazione della
 fruibilita', in favore del maggiorenne inabile,  oltre  al  requisito
 della  vivenza  a  carico  del  lavoratore  pensionato al momento del
 decesso di quest'ultimo, alla condizione  della  totale  mancanza  di
 redditi propri del superstite sia contraria ai canoni di equita' e di
 logica;   giacche',   nella  indiscriminatezza  di  tale  condizione,
 basterebbe la mera titolarita', nel superstite,  di  un  qualsivoglia
 reddito, per quanto irrisorio ed assolutamente insufficiente alle sue
 necessita' di vita e di sostentamento, perche' insorga la preclusione
 all'accesso alla pensione di reversibilita'. Il tutto con conseguente
 sostanziale  svuotamento  anche del requisito della vivenza a carico,
 destinato, infatti, ad operare nei soli  casi  in  cui  l'inabile  al
 lavoro  sia  totalmente  sprovvisto  di  un  reddito  proprio,  ed  a
 rimanere, invece, privo di incidenza in tutti gli altri casi  in  cui
 egli  ne  sia  titolare,  indipendentemente dalla entita' del reddito
 medesimo.
    E' opinione dell'adito pretore che i principi e le  considerazioni
 teste'  riportati  siano estensibili anche alla ipotesi di superstite
 maggiorenne,  il  quale  frequenti  una  scuola  professinale  o  sia
 iscritto  a  corsi di studi universitari, naturalmente entro i limiti
 di eta' contemplati nell'art. 20 della legge n. 12/1973.
    Ed invero, con riguardo ai mezzi di soddisfacimento delle esigenze
 di  vita  e  di  sostentamento  non  e'  dato  ravvisare  una marcata
 diversita'  dalla  condizione  del  maggiorenne  inabile  al   lavoro
 rispetto  a  quella del maggiorenne studente, derivando i limiti e le
 difficolta' di procacciamento di detti mezzi, nel primo  caso,  dello
 stato di inabilita' psico-fisica del soggetto e, nel secondo caso, da
 una  condizione  di  impegno  intellettivo  gia'  di  per  se  stessa
 qualificata e  pertanto,  ed  in  ogni  caso,  incompatibile  con  la
 necessita'  di cumulo di essa con una ulteriore attivita' lavorativa,
 funzionale all'ottenimento di risorse economiche, qualora il  reddito
 proprio  del  soggetto  sia insufficiente al soddisfacimento di dette
 esigenze.
    Supporre siffatto aggravio (a meno che  il  superstite  non  debba
 rinunciare  al  diritto  allo  studio,  se  e nella misura in cui sia
 impossibilitato  a  farvi  fronte  con  il  proprio  reddito  e/o  ad
 indirizzare anche verso ulteriori direzioni le proprie energie psico-
 fisiche),  significa,  per  un  verso,  avvallare  una ingiustificata
 disparita' tra tale soggetto  ed  altri  superstiti  fruitori,  nella
 medesima  condizione,  di  analoghi trattamenti previdenziali, e, per
 altro verso, concepire la portata del precetto  di  cui  all'art.  34
 della  Costituzione  in  termini riduttivi e limitativi nei confronti
 del primo.
    E dunque, se la  funzione  della  pensione  di  reversibilita'  e'
 quella   di   dare  garanzia  di  continuita'  al  sostentamento  del
 superstite, in dipendenza della indisponibilita', ad opera di questi,
 di proprie risorse, ebbene, tale funzione, al pari di quanto e' stato
 ritenuto  con   riguardo   all'inabile   al   lavoro,   deve   essere
 salvaguardata  anche nei confronti dello studente maggiorenne; di tal
 che la titolarita' di un proprio reddito quale condizione  preclusiva
 dell'accesso a detto trattamento previdenziale, e' da ritenere, nella
 sua  indiscriminatezza, contraria a precetti di cui agli artt. 3 e 34
 della Costituzione.
    Alla luce delle osservazioni svolte si ravvisa la fondatezza della
 questione di legittimita' costituzionale del combinato  disposto  del
 terzo  e  settimo  comma  dell'art.  20  della  legge  n. 12/1973, in
 relazione ai predetti precetti costituzionali, sotto il profilo e nei
 sensi innanzi esplicitati.